Art. 6.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la popolazione anziana finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Gli interventi degli enti locali finanziati tramite le risorse del Fondo possono essere realizzati, nel rispetto delle disposizioni del testo

 

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unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche mediante convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate previa presentazione da parte del soggetto interessato di fideiussione bancaria proporzionata al numero degli assistiti e comunque non inferiore a 250.000 euro.